Art. 3.
(Incarico all'ente autorizzato
e accreditato od operativo).

      1. All'articolo 31 della legge sull'adozione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che risulti accreditato ai sensi dell'articolo 39-ter.1 nel Paese indicato all'atto del conferimento dell'incarico, e sono tenuti a indicare il tribunale per i minorenni dinanzi al quale sia stato eventualmente avviato il procedimento di adozione nazionale»;

          b) al comma 3:

      1) l'alinea è sostituto dal seguente:

      «L'ente autorizzato e accreditato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione informa, senza indugio, il tribunale per i minorenni e la Commissione di cui all'articolo 38 dell'avvenuto

 

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conferimento dell'incarico e svolge le seguenti attività:»;

      2) alla lettera b):

          2.1) le parole: «con cui esso intrattiene rapporti» sono sostituite dalle seguenti: «presso i quali risulta accreditato»;

          2.2) le parole: «ed alla relazione» sono sostituite dalle seguenti: «e alla documentazione»;

      3) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la trasmette senza ritardo alla Commissione di cui all'articolo 38»;

      4) alla lettera e):

          4.1) le parole: «l'atto di consenso all'autorità straniera» sono sostituite dalle seguenti: «senza ritardo l'atto di consenso alla Commissione di cui all'articolo 38»;

          4.2) dopo le parole: «dalla stessa richieste;» sono inserite le seguenti: «l'atto di consenso è trasmesso anche al tribunale per i minorenni dinanzi al quale sia stata presentata domanda di adozione nazionale;»;

      5) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

          «f) riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione, la trasmette immediatamente alla Commissione di cui all'articolo 38 e richiede alla stessa Commissione di provvedere ai sensi dell'articolo 32, comma 1;»;

      6) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

          «g) informa immediatamente la Commissione di cui all'articolo 38, il tribunale per i minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera;»;

      7) alla lettera m), le parole: «su richiesta degli adottanti» sono soppresse.

 

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